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TUTTI  GLI AVVOCATI SONO PREOCCUPATI COMPRESI QUELLI DI CEGLIE MESSAPICA ....PER L'INTRODUZIONE DI UNA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE....CHE SICURAMENTE INCIDERA' NEGATIVAMENTE SULLA LORO PROFESSIONE.



Decreto legislativo 4 Marzo 2010 n. 28: entra in vigore il 20 Marzo la nuova disciplina della mediazione per le controversie civili e commerciali


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs 4 Marzo 2010 n. 28. Il testo e la relazione del Decreto legislativo
Il 20 marzo sono entrate in vigore le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 4 Marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  due settimane fa. Si conclude così l’iter legislativo del decreto sulla mediazione, dopo le modifiche allo schema di decreto del 28 ottobre apportate grazie ai successivi pareri delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, e  si concretizza, contro lo scetticismo di pochi, la delega conferita al Governo dalla legge n. 69 del 2009 in materia di processo civile, che riforma la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione, con obiettivi di deflazione dei processi e diffusione della cultura del ricorso a soluzioni alternative.
In merito all’avvio di una procedura di mediazione, dunque, dal 20 marzo 2010 sono entrate in vigore le seguenti principali disposizioni:
Avvio di una domanda di mediazione. Una parte può in ogni momento depositare una domanda di mediazione presso un ogranismo accreditato per la conciliazione di una controversia civile e commerciale, anche a causa pendente. Dalla mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo della controparte, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116 del cpc.
Invito del giudice alle parti. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti può invitare le stesse a rivolgersi ad un organismo di mediazione.
Obbligo di informazione per l’avvocato. All’atto del conferimento dell’incarico, e non più durante il primo incontro,  l’avvocato è tenuto ad informare per iscritto l’assistito della possibilità di avvalersi della procedura di mediazione. In caso di violazione il contratto è annullabile.
Le disposizioni introdotte dal decreto al fine dichiarato di rafforzare la mediazione come strumento necessario per la diminuzione del carico di controversie gravanti sul sistema giustizia in Italia, “tradiscono” di fatto il crescente riconoscimento del valore aggiunto che l’istituto della mediazione sta ottenendo sia negli ambienti giuridici che tra gli operatori del mercato. E’ indubbio infatti che la mediazione così come riformata dal decreto finisce per coinvolgere tutti i più importanti aspetti della vita quotidiana interessando le materie più diverse. A riguardo occorre sottolineare come dopo solo dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto, il tentativo di mediazione presso gli organismi accreditati costituisce infatti condizione di procedibilità nelle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo idoneo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Tra le novità più rilevanti sono senz’altro da segnalare l’introduzione di incentivi fiscali come l’esenzione dall’imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie e natura per tutti gli atti, documenti e provvedimenti; dall’ imposta di registro del verbale d’accordo per il valore di 50.000 euro e di un credito di imposta alle parti che corrispondono l’indennità prevista fino a concorrenza di 500 euro. Ma c’è di più. Le conseguenze in sede giudiziale per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, l’eventuale proposta del mediatore in caso di insuccesso e l’impatto di quest’ultima sulle spese processuali, nonché il valore attribuito dalla normativa al verbale d’accordo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione all’ipoteca giudiziale, sono tutte novità rivoluzionarie per l’istituto della mediazione.
 Un ruolo di primordine è altresì assegnato agli organismi di mediazione e, di conseguenza ai mediatori. Si prescrive infatti che le procedure di mediazione possano essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti ad un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia e che i mediatori, iscritti alla liste degli organismi accreditati al registro, abbiano frequentato e superato un apposito percorso formativo erogato da enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia.  A ben vedere appare inconfutabile lo sforzo del legislatore delegato nell’offrire tutti i mezzi necessari per rafforzare la giustizia alternativa e rendere accessibile a tutti uno strumento rapido, economico ed efficace come la mediazione. Tocca ora agli operatori iniziare a fare un <<buon uso>> di questo strumento il cui utilizzo risulta ormai indispensabile.
LUNEDI 7 MARZO 2011.


1 commento:

  1. Stefano, che gli avvocati siano preoccupati non ce ne frega niente. Se la nuova figura riuscirà a mettere d'accordo le parti ed evitare lungaggini che hanno il solo scopo di appesantire le parcelle avvocatizie ben venga.

    Sai quante cause vengono costruite a tavolino?
    E quando un avvocato invita il collega della controparte a fare appello?
    Un avvocato che tu conoscevi molto bene una volta disse: "Meglio un magro accordo che una grassa sentenza"....

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