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OPERAIO CONDANNATO

LUNEDI' 24 MARZO 2014

Un operaio cegliese è stato condannato a pagare l'azienda.

L'operaio aveva richiesto, per il tramite del suo legale, la somma di euro 35.358,32 come risarcimento a titolo di tfr, lavoro straordinario, festività, la tredicesima e la quattordicesima, indennità di preavviso.
Il Giudice, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Francesco De Giorgi, in funzione del Giudice del lavoro ha rigettato il ricorso del ricorrente e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali che ha liquidato in Euro 1.000,00 per compensi.

Tribunale di Brindisi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Dott. Francesco De Giorgi, in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente sentenza
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa discussa all'udienza del 19-3-2014 da:
................., rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, dall'Avv.............  
Ricorrente
CONTRO
Autocarrozzeria ............., in persona del titolare ........, rappresentata e difesa, con mandato a margine del ricorso, dell'Avv. R. Manfredi
Resistente
Oggetto: rivendicazione differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 7-1-2012, il ricorrente di cui all'epigrafe, affermava di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di ............ Deduceva di avervi lavorato quale operaio di 3° livello dal marzo 2006 al 1-7-2011.
Lamentava che, per l'attività prestata non gli erano state corrisposte somme a titolo di tfr, lavoro straordinario, festività, la tredicesima e la quattordicesima, indennità di preavviso. Affermava inoltre di essere stato licenziato oralmente. concludeva, pertanto con la richiesta di condannare la società resistente al pagamento della somma di Euro 35.358,32 oltre rivalutazione e interessi e chiedeva che venisse dichiarata l'inefficacia del licenziamento, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la ditta convenuta che contestava gli assunti del ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Tanto premesso il ricorso è infondato e va rigettato.
dall'attività istruttoria espletata non è emersa prova ragionevole certa circa la sussistenza del rapporto di lavoro. Ed invero, all'esito dell'attività istruttoria espletata non è stato acclarato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della ditta convenuta per il periodo descritto nel ricorso.
L'attività istruttoria espletata non ha fatto emergere circostanze di fatto tali da far ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. E difatti quasi tutti i testi escussi hanno riferito di non aver visto il ricorrente lavorare all'interno della carrozzeria, ovvero di averlo visto sporadicamente, circostanza questa ammessa dallo stesso convenuto che ha affermato che in qualche occasione ............... effettuava dei lavori per proprio conto all'interno della carrozzeria. ritiene lo scrivente la piena attendibilità dei testi escussi in quanto tutti soggetti indifferenti alle parti e nello stesso tempo a conoscenza dei fatti per aver frequentato la carrozzeria del ............ .
Sulla scorta del risultato dell'attività istruttoria, deve dunque non provato il diritto del ricorrente alle somme rivendicate in quanto non è stata dimostrata la sussistenza di un lavoro subordinato. E difatti, ai sensi dell'art. 2697 c.c., il lavoratore che invochi differenze retributive o, in generale, crediti di lavoro, è tenuto a provare il solo fatto costitutivo della pretesa, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare il fatto estintivo del diritto azionato.
Infondata è anche la doglianza relativa al licenziamento in quanto non sussistendo un rapporto di lavoro non si può essere verificato alcun recesso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 
PQM
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
In composizione monocratica, in persona del Dott. Francesco De Giorgi, in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 7-1-2012 da .............. , nei confronti dell'autocarrozzeria ............ , in persona del titolare .............. , così provvede:
1. rigetta il ricorso
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.000,00 per compensi.
Brindisi, 19-3-2014

                       F.TO                                                                         
    L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO 
              Teodoro Miniati  
                 
                        F.TO                                    
       IL GIUDICE DEL LAVORO
    Dott. Francesco De Giorgi

11 commenti:

  1. Pubblicità gratis ......

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  2. che vuoi dire con "pubblicità gratis"?

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  3. Provo a spiegarlo io: figura solo il nome dell'avvocato difensore che ha vinto. Se non è pubblicità questa !! Anche se viene da pensare: ma è la prima causa che vince ? :)

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  4. Spiritoso delle 15.43 sicuramente sarai il solito rosicone, parassita e frustato mentale.

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    1. No, ero in pausa caffè :) . Auguro a questo ragazzo, che tra l'altro conosco, una splendida carriera (per quanto possa essere nelle speranze di un avvocato cegliese e, la stragrande, non se la passa tanto bene). Ma chiedere di pubblicare la sentenza non è un gesto da gentiluomo, e poco professionale nei confronti del collega che ha perso. Se sei stato bravo non sei un supereroe stai facendo solo il tuo lavoro (come la maggior di quelli che hanno letto la notizia), archivia e vai avanti.

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  5. E vai...non è la prima sentenza a discapito di poveri lavoratori sfruttati in nero e non...
    Complimenti a chi giudica , farei lavorare lui sottopagato e ricattato .
    I proverbi non sbagliano mai...
    il pesce grosso mangerà sempre il pesce piccolo.

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    1. Qui non si stava giudicando un onesto lavoratore...

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    2. ah no?e tu come fai a saperlo???conosci l'operaio???cmq pubblicali i miei commenti perchè questo è già il secondo che scrivo..voglio capire perchè l'altro commento nn c'è

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  6. Ma, se l avesse vinta l operaio la causa, l avresti pubblicata?

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